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Guida al "Superbonus" 110%
Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020
Il decreto Rilancio, DL 19 maggio 2020 n. 34, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione, in 5 anni, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, il cosiddetto "Superbonus".
Queste nuove disposizioni di aggiungono a quelle già esistenti di cui mantengono anche l'impianto tecnico normativo generale:
- ecobonus ovvero la riqualificazione energetica degli edifici, in base agli articolo 14 decreto legge n. 63/2013.
- sismabonus, recupero del patrimonio edilizio inclusa la riduzione del rischio sismico, dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici di due classi energetiche
Le classi energetiche standard individuate sono dieci: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F e G. Dove la più alta (l’A4) rappresenta la classe più efficiente e quindi migliore per risultati, mentre la più bassa (la G) equivale a quella meno efficiente e peggiore.
Gli della fascia di valore non sono altro che il consumo minimo e quello massimo, definiti in Kilowattora per metro quadro, che servono a riscaldare l’ambiente domestico.
In pratica, viene calcolato il consumo in Kilowatt in un’ora per metro quadro della struttura. Tale valutazione, assieme ad altre verifiche e dati, determina l’APE, cioè l’Attestazione di Prestazione Energetica della casa o dell’edificio.
Questi risultati, poi, faranno rientrare la struttura all’interno di determinate classi energetiche. Il valore di EPgl,nren,rif,standard (2019/21) = 1 corrisponde al limite di separazione tra classi A1 e B, considerando sempre l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento (edificio standard)
Un edificio standard con caldaia a gas è in Classe Energetica "G" ( il gas metano, il GPL ed il gasolio non sono energie primarie rinnovabili), per accedere al Superbonus è sufficiente installare una pompa di calore per passare in classe E e soddisfare il salto di 2 classi energetiche. Mentre se il proprio edificio si trovasse già in classe "E", per aumentare il confort ed il valore dell'abitazione e per poter accedere all'incentivo, sarà necessario aggiungere una caldaia a biomassa oppure un un cappotto ed una caldaia a biomassa (energia primaria rinnovabile all'80%) per salire di 2 classi energetiche.
Attenzione!! Ribadiamo che nessuno potrà dare a priori la certezza che facendo questo o quell'intervento si potrà ridurre di due classi le prestazioni energetiche dell'abitazione o del condominio.
Per esserne certi dovrete affidarvi ad un professionista (ingegnere, architetto o geometra), che simuli i miglioramenti successivi agli interventi scelti. E' possibile infatti che in un'abitazione, per migliorare due classi energetiche, sia sufficiente installare una pompa di calore, mentre in un'altra occorrano il cappotto, la caldaia a biomassa e gli infissi triplo-vetro; tutto dipende dalla tipologia di edificio.
- L'esecuzione di APE (Attestazione di Prestazione Energetica) convenzionale ante e post intervento, per il condominio per ogni unità immobiliare, per una verifica dell’ottenimento del doppio salto di classe energetica; il doppio salto di classe è da calcolare attraverso l’esecuzione di una media pesata delle prestazioni ante e post intervento delle singole unità immobiliari, da confrontare con la media pesata del fabbisogno dell’edificio di riferimento di ciascuna unità immobiliare per la verifica della riduzione dei consumi, il peso utilizzato è la superficie utile.
- L'esecuzione di APE ordinari ex-post per interventi sull’involucro edilizio o per interventi globali, ed in questo caso si ritiene debba applicarsi l’obbligo di terzietà previsto dalla firma degli APE rispetto alla proprietà, ai progettisti e direttori lavori, alle imprese esecutrici dei lavori e ai venditori dei prodotti istallati.
Sembra opportuno che gli APE “convenzionali” e gli APE “ordinari” portino la stessa firma, quindi di soggetto terzo rispetto alla proprietà, ai tecnici progettisti e direttori lavori e ad istallatori e fornitori, al fine di avere certezza che i contenuti dei documenti siano omogenei e non evidenzino spiacevoli discrasie.
- Esecuzione di relazione energetica da depositare in comune in fase di avvio lavori in duplice copia.
- Asseverazione del rispetto dei requisiti minimi, che descriva gli interventi, che confermi anche la congruità dei prezzi e la copertura assicurativa adeguata alle pratiche firmate con un elenco delle asseverazioni già depositate, il relativo codice e gli importi. L’asseverazione sarà da compilare su portale ENEA, da scaricare dopo la compilazione, timbrare e firmare in ogni pagina e ricaricare sul portale ENEA, allegando polizza assicurativa, computo metrico estimativo ed analisi prezzi se eseguita.
- Scheda dati prestazione da compilare sul portale ENEA, si ritiene sarà richiesta per ciascuna unità immobiliare componente un condominio.
Scheda informativa beneficiario. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio
- Visto di Conformità dei dati, che attestino i presupposti che danno diritto alla detrazione, nel caso di Cessione del credito o dello Sconto in fattura, da richiedere a Dottori Commercialisti, Ragionieri, Periti Commerciali o Consulenti del Lavoro, iscritti alle Camere di Commercio che dovranno inviate all'Agenzia delle Entrate in forma telematica.
A) Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi ovvero delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie.
Normative di riferimento:
comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
decreto MISE dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010
decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari
B) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Si tratta degli interventi di sostituzione degli impianti esistenti, per i condomini la sostituzione deve avvenire con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria con le seguenti caratteristiche:
- Generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
- Apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- Sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%
- Collettori solari
- Allaccio a sistemi di Teleriscaldamento (Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015)
- Caldaie a Biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle stabilite dal DM 186/2017, nelle aree non metanizzate dei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043.
La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
• 30.000 euro, sulla singola unità immobiliare
• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
C) Interventi antisismici (sismabonus) gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 a seguito della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti"
A) Interventi di efficientamento energetico
Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico, previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche
"eccezione"
Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto al Superbonus a prescindere dagli interventi "Trainanti", qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali.
A.1 Caldaie a biomassa
Per questi interventi è previsto un tetto di spesa di 30.000 euro per unità unifamiliari mentre per i condomini i limiti sono quelli previsti per ciascun intervento
Il generatore a biomassa deve possedere i seguenti requisiti:
B. Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
Per questi interventi è previsto un tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico
C. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Su un ammontare massimo delle spese stesse pari a euro 3.000, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.
Il contribuente che realizza gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, dopo aver pagato l’importo dei lavori, usufruisce direttamente della detrazione in cinque quote annuali di pari importo, il limite massimo per la detrazione è determinato dalla capienza IRPEF di ogni singolo contribuente.
il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari.
Il cessionario potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assicurativi, dell’Irap, delle addizionali comunali, con la stessa ripartizione in cinque
quote annuali. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.
i contribuenti possono optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) banche e intermediari finanziari.
I cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Se dai controlli emerge che il contribuente non avrebbe avuto diritto al Superbonus, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzarlo.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24
La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica, non eseguita congiuntamente agli interventi ‘trainanti’